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Art. 1751
bis - PATTO DI NON CONCORRENZA
Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo
lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto.
Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di
beni e servizi per i quali era stato concluso il contratto
di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni
successivi all’estinzione del contratto.
L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in
occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione
all’agente commerciale di una indennità di natura non
provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non
superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla
natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine
rapporto.
La determinazione della indennità in base ai parametri di
cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra
le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di
categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata
dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in
pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume
d’affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo
preponente.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
esclusivamente agli agenti che esercitano in forma
individuale, di società di persone o di società di capitali
con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici
nazionali di categoria, a società di capitali costituite
esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali.
Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal
1° giugno 2001.
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