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Art. 1751 -
INDENNITA’ PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
All’atto della cessazione del rapporto, anche a seguito di
decesso dell’agente, il preponente è tenuto a corrispondere
all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni
:
l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti
dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tali indennità sia equo, tenuto conto di
tutte le circostanze del caso, in particolare delle
provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari
con tali clienti.
L’indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per
un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua
gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto;
quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso
sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o
da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità
o malattia, per le quali non può essergli ragionevolmente
chiesta la prosecuzione dell’attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente
cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù
del contratto d’agenzia.
L’importo dell’indennità non può superare una cifra
equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della
media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli
ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di
cinque anni, sulla media del periodo in questione.
la concessione dell’indennità non priva comunque l’agente
del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.
L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal
presente articolo se, nel termine di un anno dallo
scioglimento del rapporto, omette di comunicare al
preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono
inderogabili a svantaggio dell’agente.
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