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Art. 1750
- RECESSO DAL CONTRATTO - PREAVVISO
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad
essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza
del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna
delle parti può recedere dal contratto stesso dandone
preavviso all’altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad
un mese per il primo annodi durata del contratto, a due mesi
per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno
iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi
per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per
tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore
durata, ma il preponente non può osservare un termine
inferiore a quello posto a carico dell’agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine
di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di
calendario.
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