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Art. 1749
- OBBLIGHI DEL PREPONENTE
Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con
lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione dell’agente la
documentazione necessaria relativa ai beni o servizi
trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie
all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire
l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda
che il volume delle operazioni commerciali sia notevolmente
inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente
attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente,
entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del
rifiuto e della mancata esecuzione di un affare
procuratogli.
Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle
provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre nel corso del quale esse sono
maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in
base ai quali è stato effettuato il calcolo delle
provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni
liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.
L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte
le informazioni necessarie per verificare l’importo delle
provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei
libri contabili.
E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente
articolo.
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