| |













|
|
Art. 1748
- DIRITTI DELL’AGENTE ED OBBLIGHI DEL PREPONENTE
L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari
conclusi durante il contratto per effetto dal suo
intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal
preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza
acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o
appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti
riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi
dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è
pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o
gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla
data di scioglimento dei contratto e la conclusione é da
ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in
tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente
precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo
ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta
all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente
ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base
al contratto concluso con il terzo; in ogni caso la
provvigione spetta inderogabilmente all’agente, al più
tardi, dal momento e nella misura in cui il terzo ha
eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il
preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare in
tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha
diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta
nella misura determinata degli usi o, in mancanza, dal
giudice secondo equità.
L‘agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo
nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il
contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione
per cause non imputabili al preponente.
E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
|
|
|