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il Codice Civile

 

AEC Commercio 2009 AEC commercio 2002 AEC industria 2002 Codice Civile

 

art. 1742
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art. 1747
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art. 1749
art. 1750
art. 1751
art. 1751 bis
art. 1752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1746 - OBBLIGHI DELL’AGENTE

Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.
In particolare deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatali e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
E’ nullo ogni patto contrario.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al concessionario, ad eccezione di quelli di cui all’art. 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
E’ vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, dell’inadempimento del terzo.
E’ però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento ai singoli affari di particolare natura ed importo, individualmente determinati, l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire, sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.