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Art. 1746
- OBBLIGHI DELL’AGENTE
Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli
interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.
In particolare deve adempiere l’incarico affidatogli in
conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente
le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella
zona assegnatali e ogni altra informazione utile per
valutare la convenienza dei singoli affari.
E’ nullo ogni patto contrario.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al
concessionario, ad eccezione di quelli di cui all’art. 1736,
in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di
agenzia.
E’ vietato il patto che ponga a carico dell’agente una
responsabilità, anche solo parziale, dell’inadempimento del
terzo.
E’ però consentito eccezionalmente alle parti di concordare
di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da
parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento ai
singoli affari di particolare natura ed importo,
individualmente determinati, l’obbligo di garanzia assunto
dall’agente non sia di ammontare più elevato della
provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe
diritto a percepire, sia previsto per l’agente un apposito
corrispettivo.
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