| |












 |
|
Art. 1743
- DIRITTO DI ESCLUSIVA
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più
agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività,
né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa
zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in
concorrenza tra loro.
|
|
|