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il Codice Civile

 

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art. 1742
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art. 1750
art. 1751
art. 1751 bis
art. 1752

 

 

 

 

 

 

  Art. 1742 - NOZIONE

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.

Tale diritto è irrinunciabile.