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Art. 1742 - NOZIONE
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente
l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso
retribuzione, la conclusione di contratti in una zona
determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna
parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla
stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto
e delle clausole aggiuntive.
Tale diritto è irrinunciabile.
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